Inail: l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è riconducibile alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro
In riferimento alle problematiche emerse sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro, in caso di infezioni da Covid-19 dei lavoratori, l’ Inail precisa che il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro prescinde dalla responsabilità civile e penale del datore di lavoro, tranne che venga accertata sua responsabilità per dolo o per colpa.
Nello specifico,sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail in caso di infortuni sul lavoro e per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro, che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Si parla di responsabilità rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa da parte del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non ha valenza nel sostenere l’accusa in sede penale, essendo vigente in tale ambito il principio di presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. D’altro canto, anche in sede civile, al riconoscimento della tutela infortunistica non consegue il riconoscimento della responsabilità civile del datore,essendo necessario l’accertamento della colpa da parte di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
In tale contesto, va evidenziato che la molteplicità delle modalità del contagio e la variabilità delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro sono in relazione all’andamento epidemiologico e quindi suscettibili di continuo aggiornamento da parte delle autorità. Appare evidente quanto possa essere estremamente complesso individuare le responsabilità civili e penali dei datori di lavoro.
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