Bonus sanificazione: ecco le regole sulla cessione del credito. Moduli e chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate
Bonus sanificazione, dal 20 luglio al via la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese ammissibili.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le regole sulla cessione del credito è stato pubblicato il 10 luglio, e nello stesso giorno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la circolare n. 20/E con cui fornisce chiarimenti su soggetti beneficiari, oltre che sulle opzioni di utilizzo del credito d’imposta.
Il decreto Rilancio ha introdotto due tipi di credito d’imposta per la sanificazione:
- uno pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 80.000 euro per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (articolo 120);
- uno pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125).
Bonus sanificazione, il modello per la comunicazione alle Entrate
Il decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio, ed è entrata in vigore il giorno successivo. Tra le novità introdotte dal decreto c’è il bonus sanificazioni, che come abbiamo visto si “sdoppia” in due crediti d’imposta. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 vengono stabilite le regole per la cessione del credito.
Innanzitutto il provvedimento in commento informa che i soggetti che hanno i requisiti per poter accedere ai crediti d’imposta devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione. Non solo: deve esserci anche l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Con la stessa comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta oppure a uno solo di essi.
L’invio del modello di comunicazione può avvenire solo in via telematica: può occuparsene il contribuente in modo diretto o incaricare un intermediario abilitato. Il modello va inviato tramite:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’invio della comunicazione si può effettuare a partire dal 20 luglio 2020.
Le istruzioni per la compilazione della comunicazione sono state pubblicate insieme al provvedimento.
Entro massimo 5 giorni dall’invio della comunicazione il contribuente avrà una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con le relative motivazioni della decisione.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus sanificazione, quando inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
Le tempistiche per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono diverse in base al credito d’imposta, ovvero se relativo all’articolo 120 o 125 del decreto Rilancio.
La comunicazione per il credito d’imposta relativo all’articolo 120, ovvero il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.
Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
La comunicazione per il credito d’imposta di cui all’articolo 125, quindi il bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI, va effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Quindi:
credito d’imposta decreto Rilancio | quando inviare la comunicazione |
---|---|
art.120 (bonus adeguamento ambienti di lavoro) | dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 |
art. 125 (bonus sanificazione e acquisto DPI) | dal 20 luglio al 7 settembre 2020 |
Nello stesso periodo è possibile:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l’ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d’imposta, per l’altro credito d’imposta resta valida l’ultima comunicazione;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Bonus adeguamento ambienti di lavoro, le regole per la cessione del credito d’imposta
Il provvedimento in esame specifica anche le regole per la cessione del credito d’imposta.
Per quanto riguarda il bonus adeguamento degli ambienti di lavoro, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, comprese le banche e altri intermediari finanziari.
La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione della cessione del credito del bonus adeguamento ambienti di lavoro può avvenire a partire dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, sempre dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.
Le regole per la cessione del credito del bonus sanificazione
Per quanto riguarda il bonus sanificazione e acquisti dei DPI, la cessione del credito può essere anche parziale, a soggetti terzi, banche e intermediari finanziari compresi, fino al 31 dicembre 2021.
Per le tempistiche di riferimento e i limiti di spesa va attesa la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.
La comunicazione potrà avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento.
La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. Come per il bonus adeguamento ambienti di lavoro, la comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus sanificazione: soggetti beneficiari
I chiarimenti sui soggetti beneficiari del bonus sanificazione si trovano nella circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.
Tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfettari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Comprese anche le associazioni, fondazioni e altri enti privati, e gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.
Nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.
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