Infortunio a scuola: responsabilità del Dirigente Scolastico e del RSSP
Il Dirigente Scolastico è responsabile penalmente in caso di infortuni agli alunni, dovuti a carenze della struttura scolastica, in quanto egli ha l’obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura stessa.Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSSP) ha la responsabilità di individuare il rischio, valutarlo e segnalare al Dirigente Scolastico i possibili interventi preventivi e protettivi su una struttura pericolosa e non a norma di legge sulla sicurezza degli edifici scolastici.
E’ quanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza della Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37766, dove si legge che , per quanto il Preside della scuola non sia proprietario dell’immobile e non abbia poteri di spesa o decisionali in merito alla manutenzione dell’edificio scolastico ( solitamente di proprietà dell’ente comunale o provinciale) comunque è considerato ex lege “datore di lavoro”, con le specifiche peculiarità, come stabilisce il D.Lgs. n.81/2008.In questa sua funzione, il Dirigente è responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche; considerando, però i suoi limiti, egli è esente da responsabilità penali e civili, nel caso abbia segnalato alle autorità competenti gli interventi strutturali necessari.
Va precisato, quindi, che se il Dirigente Scolastico, non essendo proprietario dell’edificio, non ha potere di spesa né poteri decisionali per quanto concerne la messa in sicurezza della struttura scolastica, nel contempo, egli ha potere di gestione dell’Istituto (come stabilito nella sentenza n. 23012 del 2001) e pertanto su di lui grava l’obbligo d’informare prontamente chi di dovere, per intervenire nel più breve tempo possibile all’eliminazione delle fonti di pericolo.
Quindi, in caso d’infortunio dell’alunno, causato da strutture scolastiche non a norma, il Dirigente Scolastico è penalmente responsabile per non essere intervenuto prontamente a segnalare agli enti competenti il mancato rispetto delle leggi a tutela della sicurezza scolastica.
A sua volta, il RSPP è corresponsabile in quanto non è intervenuto segnalando tale esigenza (in violazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008).
Testualmente la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi :
«La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a se medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.>>
Inoltre, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro viene specificato quanto segue:
le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela di terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno di terzi i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro (art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3 ) , nonché la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime( ex art. 590 c.p., u.c.) , è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale. Quest’ultimo ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi: tutte condizioni sussistenti nel caso in esame. ( si veda Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).
Riferimenti:
Corte di Cassazione – Cassazione Penale sezione IV – Sentenza n. 37766 del 12 settembre 2019 – Infortunio dello studente durante gli esami di maturità – Responsabilità del Preside e del RSPP.