La Regione Lombardia fornisce ulteriori indicazioni in merito al D.L. 146/2021 relativo al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (GU n. 252 del 21/10/2021), con l’articolo 13, ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008. n. 81. In particolare il comma d) del citato articolo ha sostanzialmente modificato l’articolo 14 del D.lgs. 81/2008, dettando nuove disposizioni in merito alle modalità di adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Le disposizioni previste nel Decreto Legge in argomento, che seppur nell’iter di conversione in Legge potrebbero subire modificazioni ed integrazioni, risultano immediatamente applicabili dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .
A titolo di esempio verranno mostrati di seguito modelli verbale da poter utilizzare al fine dell’adozione del provvedimento.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
Il nuovo articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba – e non più possa – essere adottato in tutti i casi in cui vengano accertate gravi – e non più anche reiterate – violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nell’Allegato I del D.lgs. 81/2008.
Il provvedimento di sospensione non si sostituisce agli atti obbligatori di cui al D.lgs. 758/94 ovvero a quelli previsti dall’articolo 301 bis del D.lgs. 81/2008 ma si somma agli stessi, rappresentando un disposto aggiuntivo. È sempre fatta salva l’applicazione delle misure cautelari previste in casi di pericolo grave ed imminente, quali ad esempio i provvedimenti ex art. 321 C.p.p. ovvero I ‘applicazione di quanto previsto dall’articolo 20 comma 3 del D.lgs. 758/94.
Il provvedimento, anche sulla base delle precedenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, è destinato ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi del Codice Civile. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della norma, ad esempio, i datori di lavoro domestici, le ONLUS (ad eccezione di quanto previsto dalla L. 381/91), le organizzazioni sindacali o le associazioni datoriali, i partiti politici e le organizzazioni culturali o religiose.
SOGGETTI CUI SPETTA IL POTERE DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il comma 1 dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008, così come modificato, prevede che il provvedimento di sospensione sia adottato dall’ispettorato Nazionale del Lavoro “a prescindere da/ settore di intervento, in coso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”.
Il successivo comma 8 prevede che “I poteri di cui al comma spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
In tema di prevenzione incendi, il comma 6 prevede infine che “Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente”.
Ne deriva quindi che le ATS siano titolate ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ad integrazione del previgente testo dell’articolo 14, la nuova formulazione, prevede inoltre che il potere di sospensione da parte delle ATS, così come per l’INL, sia applicabile “a prescindere dal settore di intervento”, con esclusiva ed unica limitazione riferita alla materia di prevenzione incendi.
MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il comma 3 dell’articolo 14 prevede che “L’ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sei giorni dal ricevimento del relativo verbale”.
Il successivo comma 4 prevede inoltre che “… in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotto, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
In attesa di un più ampio coordinamento con l’ispettorato Nazionale del Lavoro ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ritiene che le disposizioni di legge citate possano trovare analoga applicazione, compatibilmente con la prassi amministrativa in uso, nelle ATS.
Il provvedimento di sospensione dovrà quindi essere adottato, qualora ne ricorrano i presupposti, nel corso dell’attività di controllo direttamente dal personale operante.
Gli effetti della sospensione decorreranno di regola, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, dal momento della notifica del provvedimento in quanto l’accertamento di gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro evidenzia, di per sé, la presenza di una situazione di pericolo o di grave rischio.
A tal fine il provvedimento dovrà essere notificato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nell’immediatezza degli accertamenti ovvero mediante PEC.
EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO
Il comma 1 dell’articolo 14 prevede che “Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione allo parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I.”
Inoltre, nel caso delle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I la sospensione non si riferirà alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ma esclusivamente all’attività lavorativa prestata dai lavoratori in argomento. In tale ultima ipotesi è importante notare che il processo verbale dovrò essere dettagliato al fine di descrivere nel dettaglio sia l’attività lavorativa prestata sia la tipologia di violazione riscontrata sia i dati identificativi dei lavoratori.
Il medesimo comma prevede inoltre che “Unitamente al provvedimento di sospensione l’ispettorato nazionale del lavoro (ndr e quindi le ABS) può imporre specifiche misure atte a for cessare Il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Si ritiene che tale disposto normativo non risulti di chiara ed immediata comprensione, si rinvia quindi a successive note di indirizzo ed interpretative. In ogni caso considerando che per ogni violazione accertata gli operatori ATS emettono specifiche prescrizioni ai sensi del D.lgs. 758/94, si ritiene che tale disposizione sia, per lo più, pleonastica.
Il successivo comma 2 prevede “Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.”
Operativamente sarò necessario rendere edotto il soggetto destinatario del provvedimento di sospensione di tale disposizione, mediante specifica avvertenza nel processo verbale, nonché provvedere alle comunicazioni previste nel più breve tempo possibile.
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento di sospensione riveste carattere temporaneo.
Il comma 9 dell’articolo 14 prevede che “E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’ amministrazione che lo ha adottato“:
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato l. il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Il successivo comma 11 prevede inoltre che “su istanza di parte, fermo restando Il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dallo data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”.
Ne deriva quindi che il provvedimento possa essere revocato esclusivamente quando, a seguito della richiesta/istanza da parte del Datore di Lavoro all’organo di vigilanza che lo ha emesso, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai commi 9 o 11 dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008. Si evidenzia che in caso di accertamento contemporaneo di una o più delle previe violazioni di cui all’Allegato I gli importi dovranno essere sommati tra loro.
Il comma 10 prevede inoltre che “Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”. Tale disposizione troverebbe quindi applicazione ogni qualvolta si accertasse che l’impresa oggetto dell’attuale provvedimento di sospensione sia stata destinataria, nei cinque anni precedenti, di almeno un ulteriore provvedimento di sospensione, che in base ad una lettura rigorosa, riguardi indistintamente l’ipotesi di gravi violazioni ovvero di impiego di personale in nero.
Tale disposto normativo, in mancanza di una banca dati nazionale condivisa tra gli organi di vigilanza, tra l’altro immediatamente consultabile anche in sede di sopralluogo, può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai sistemi informativi regionali già in uso alle ATS.
ANALISI DELLE GRAVI VIOLAZIONI CUI E’ PREVISTA L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
AI fine di fornire prime indicazioni orientative circa le modalità operative di applicazione del provvedimento si procede di seguito ad analizzare il campo di applicazione di ciascuna fattispecie prevista dall’Allegato I del D.lgs. 81/2008:
FATTISPECIE | COMMENTO |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del DVR e non anche qualora Io stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all’articolo 28 del D.lgs. 81/2008 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | La violazione sarà riscontrabile esclusivamente Qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, e non anche qualora Io stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi. Inoltre sono fatte salve le competenze esclusive del CNVF. |
Mancata formazione ed addestramento | La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito ai propri lavoratori sia la prevista formazione sia l’addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente preveda il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (ad esempio art. 77 comma 5, art. 116, 169) ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi. |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti. Non sarò adottabile, ad esempio, nel caso di svolgimento diretto da parte del DL, così come dimostrato da documentazione comprovante, qualora Io stesso non abbia frequentato il previsto corso di aggiornamento. |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non anche qualora Io stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all’allegato XV del D.lgs. 81/2008. |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non, ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo. |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | Si ritiene che debba essere considerata la mancanza o inefficacia di protezioni verso il vuoto e non anche la loro incompletezza |
Mancato applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Si ritiene che debba essere considerata la mancanza o inefficacia di armature di sostegno e non anche la loro incompletezza fatto salvo quanto disposto nella relazione tecnica |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Si ritiene che, ai fini dell’adozione del provvedimento, debba essere considerata esclusivamente l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) e non il loro mancato funzionamento dovuto, ad esempio, ad una carente manutenzione. |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Si ritiene che al fine di accertare la violazione si debba verificare non solo la rimozione o la modifica dei dispositivi sul luogo di lavoro ma che tale violazione sia integrata dall’assenza di un processo aziendale di vigilanza in tema (preposti, dirigenti, etc.). Qualora tale processo sia stato attuato, seppur deficitariamente, non si rileva il presupposto per l’adozione del provvedimento. |
Nel caso di circostanze particolari è valutabile il differimento della validità del provvedimento alle ore 12.00 del giorno successivo ovvero al termine dell’attività lavorativa. Tali circostanze possono essere legate al mantenimento dei livelli di salute e sicurezza sia dei lavoratori che della collettività. Ad esempio non è adottabile il provvedimento con validità immediata nel caso in cui lo stesso preveda il blocco di impianti complessi o altamente pericolosi, per i quali siano necessarie particolari operazioni al fine del loro spegnimento ovvero messa in sicurezza.