Presenza obbligatoria del preposto in cantiere: importanti novità dal Ministero del Lavoro
La Commissione in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 4 del 30 settembre 2024. Questo interpello risponde a una serie di quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena riguardanti il ruolo del preposto e la sua presenza nei cantieri.
In particolare, i quesiti sottoposti alla Commissione sono stati i seguenti:
- Se in un’attività in appalto sia obbligatoria la presenza di un preposto. Ad esempio, se la figura del preposto sia necessaria anche quando l’attività è svolta da due lavoratori che operano in modo autonomo, senza funzioni di vigilanza e coordinamento reciproco.
- Se in un’attività in appalto il preposto debba essere scelto tra i lavoratori presenti fisicamente presso il committente, o se possa essere il responsabile della commessa (ad esempio, il project manager) che non si reca presso il cliente.
- Se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore debba essere comunque individuato un preposto.
Presenza obbligatoria del preposto in cantiere: la risposta del Ministero del Lavoro
L’articolo 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce il “preposto” come la persona che, grazie alle sue competenze professionali e ai poteri gerarchici e funzionali, supervisiona l’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute e controllando che i lavoratori le eseguano correttamente.
L’articolo 18 dello stesso decreto stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare uno o più preposti per le attività di vigilanza previste dall’articolo 19. I contratti di lavoro possono stabilire un compenso per il preposto, che non deve subire alcun pregiudizio per il suo ruolo.
L’articolo 19 elenca gli obblighi del preposto:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37.
L’articolo 26 prevede che, in caso di appalto o subappalto, i datori di lavoro devono indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto.
L’articolo 55 stabilisce sanzioni specifiche per il datore di lavoro e i dirigenti in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 18 e 26.
La Commissione ha ribadito quanto già espresso nell’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, sottolineando che la normativa intende rafforzare il ruolo del preposto, rendendone sempre obbligatoria l’individuazione.
In particolare:
- La figura del preposto non dovrebbe coincidere con quella del datore di lavoro, se non in casi estremi, dove il datore di lavoro supervisiona direttamente l’attività.
- Un lavoratore non può essere preposto di sé stesso; quindi, in un’impresa con un solo lavoratore, il datore di lavoro deve assumere questo ruolo.
- È sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al committente chi svolge la funzione di preposto. Questo ruolo deve essere affidato a personale che possa effettivamente adempiere ai compiti richiesti, il che non è possibile se il responsabile della commessa (ad esempio, il project manager) non è presente sul luogo delle attività.
Infine, la Commissione ha evidenziato che alcune attività, come quelle relative ai ponteggi, devono essere eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto.