Nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione: rinviata l’approvazione
Il 7 novembre 2024 si è tenuta la Conferenza Stato-Regioni presso la Sala Marcello Mochi Onori in Via Parigi, 11 a Roma, per discutere e approvare il nuovo accordo sulla formazione. Tuttavia, l’approvazione dell’accordo è stata rinviata a data da destinarsi.
Questo documento, che rappresenta un accorpamento, una rivisitazione e modifica degli accordi attuativi esistenti in materia, come previsto dal comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, è destinato a rinnovare e migliorare significativamente le modalità di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Nello specifico, il nuovo accordo unisce in un unico testo i seguenti accordi vigenti:
- accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori;
- accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro per la prevenzione e protezione dei rischi;
- accordo del 22/02/2012 sulle attrezzature di lavoro;
- accordo del 07/07/2016 sui responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Inoltre, l’accordo del 25/07/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11 sarà abrogato.
Vediamo alcune delle principali novità e dettagli dell’accordo.
Quali sono i nuovi percorsi formativi introdotti
Oltre ai percorsi formativi già esistenti, l’accordo introduce la definizione dei requisiti per la formazione e abilitazione di:
- datori di lavoro;
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- utilizzatori di carriponte;
- utilizzatori di macchine agricole raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali.
Inoltre, il nuovo accordo stabilisce con precisione la durata e i contenuti minimi dei corsi di formazione per:
- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08);
- Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs. 81/08);
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. 81/08);
- Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (art. 98 D.Lgs. 81/08);
- Operatori di attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08).
Soggetti formatori e modalità dei corsi
Un aspetto cruciale del nuovo accordo riguarda l’identificazione dei soggetti formatori autorizzati a fornire i corsi di formazione, suddivisi in tre categorie:
- Istituzionali -> Università, INAIL, INL, corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Ordini e collegi professionali;
- Accreditati -> Enti di formazione accreditati a livello regionale con almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza;
- Altri soggetti -> Organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, fondi interprofessionali di settore.
Saranno inoltre definite le modalità organizzative dei corsi, che includeranno test, colloqui, simulazioni e prove pratiche. Questo approccio garantirà una formazione completa, mirata a preparare adeguatamente i lavoratori e non solo.
L’accordo introduce anche percentuali minime di presenza obbligatorie per ogni corso di formazione, oltre a stabilire un numero massimo di partecipanti per garantire l’efficacia della formazione. Tuttavia, ci sarà ancora da aspettare, prima che l’accordo venga formalmente approvato.