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Patente a crediti: l’INL fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio

Patente a crediti: l’INL fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio

Con la nota n. 9323 del 9 dicembre 2024 (consultabile qui: INLnota9326-2024-sanzioni-patente-a-credti.pdf), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative sul regime sanzionatorio relativo alla Patente a crediti.
Questo strumento, previsto dall’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e rappresenta un’importante novità per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Si tratta di un sistema di qualificazione che assegna un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100, in base al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e al completamento di specifici percorsi formativi. Un punteggio inferiore a 15 crediti o l’assenza della patente comporta l’impossibilità di operare nei cantieri.

In cosa consiste il regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (al netto dell’IVA), con un minimo di 6.000 euro, applicabile sia in caso di assenza della patente sia quando il punteggio scende sotto i 15 crediti. Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente, pena ulteriori sanzioni amministrative.

Per determinare l’importo esatto della sanzione, si farà riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, che di solito include un capitolato dei lavori e il relativo costo. Potranno essere considerati anche eventuali preventivi accettati dal committente. Durante la fase di accertamento, è possibile richiedere l’esibizione del contratto/capitolato/preventivo ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961. Se non è indicato il valore dei lavori nel contratto, la sanzione sarà di almeno 6.000 euro, come riportato su. La sanzione sarà calcolata applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e l’ordinanza-ingiunzione sarà emessa dall’Ispettorato del lavoro competente.

In assenza di normativa specifica, tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 possono accertare e sanzionare le violazioni. Gli importi delle sanzioni sono destinati al bilancio dell’INL per finanziare i sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

Il sistema informativo Vico è stato aggiornato con due nuovi illeciti:

  • 8108/27/1: per assenza della patente a crediti.
  • 8108/27/2: per patente a crediti con punteggio inferiore a 15.

In caso di violazioni, il comma 11 prevede l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi e l’allontanamento dal cantiere ai sensi dell’art. 650 c.p. Le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare senza patente o con patente inferiore a 15 crediti.

Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. L’assenza di patente o di attestazione SOA comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, con possibilità di diffida.

La Patente a crediti rappresenta una svolta significativa per migliorare la sicurezza nei cantieri e incentivare comportamenti virtuosi. Mantenere aggiornati i punteggi e rispettare le normative è essenziale per continuare ad operare senza intoppi.

Invitiamo i nostri lettori a rimanere informati e a leggere anche i nostri articoli precedenti sulla Patente a crediti per una comprensione completa delle nuove regolamentazioni e dei loro impatti sul settore. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti!

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