Il Senato approva il DDL Lavoro: tutto quello che devi sapere
Il recente disegno di legge n. 1264 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, approvato il giorno 11 dicembre 2024 dal Senato (già ratificato alla Camera il 9 ottobre scorso) introduce importanti novità in materia di sorveglianza sanitaria, apportando significative modifiche all’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/08. Vediamo nel dettaglio le principali modifiche:
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva
All’articolo 41del citato D.Lgs. 81/08 al comma 2 lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva»sono inserite le seguenti: «anche in fase preassuntiva». Questo sembrerebbe chiarire che l’esecuzione delle visite pre-assuntive possono essere effettuate anche prima dell’assunzione del lavoratore, garantendo una valutazione tempestiva dell’idoneità alla mansione specifica.
Eliminazione della lettera e-bis
La lettera e-bis) “visita medica preventiva in fase preassuntiva” è stata abrogata. La nuova formulazione pare voler risolvere la discrepanza tra la lettera a) e la lettera e-ter), [introdotta successivamente], stabilendo l’esclusività del medico competente per l’esecuzione delle prestazioni, semplificando la gestione delle visite mediche obbligatorie.
Visita dopo 60 Giorni: Ruolo del Medico Competente
Alla lettera e-ter), è introdotta una precisazione rilevante:
- Dopo sessanta giorni continuativi di assenza, la visita medica è necessaria solo se ritenuta opportuna dal medico competente;
- Se il medico competente non ritiene necessaria la visita, è comunque tenuto a esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Questa modifica responsabilizza ulteriormente il medico competente e garantisce maggiore flessibilità in situazioni di assenza prolungata.
Riduzione della Ripetizione di Esami Diagnostici
Il nuovo comma 2-bis prevede che il medico competente, nell’effettuazione delle visite mediche, debba tenere conto degli esami già in possesso del lavoratore se ritenuti validi. Questa novità evita la ripetizione non necessaria di esami clinici e diagnostici, purché compatibile con le finalità della visita stessa.
Aggiornamento delle Scadenze
Al comma 4-bis, la data 2009 viene sostituita con 2024, aggiornando così il riferimento temporale per l’adempimento delle disposizioni previste.
Chiarimenti sulla Comunicazione
Infine, al comma 9, la competenza per la comunicazione viene meglio specificata: le parole all’organo di vigilanza sono sostituite con all’Azienda Sanitaria Locale. Questo chiarisce ulteriormente, ove mai fosse necessario, chi è l’interlocutore di riferimento per le comunicazioni obbligatorie in materia di sorveglianza sanitaria.
Conclusioni
Si ritiene, da una prima non approfondita lettura, che le modifiche apportate all’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/08, introducono semplificazioni significative e una maggiore flessibilità nella sorveglianza sanitaria, garantendo comunque la tutela della salute dei lavoratori, anche attraverso la possibile riduzione della ripetizione degli esami.
Viene in ogni caso ribadito e confermato il ruolo centrale e fondamentale del medico competente mediante un sistema più efficace e “probabilmente” meno burocratico.
Clicca qui per visionare il disegno di legge n° 1294 dell’11 dicembre 2024: